LA CITTADINANZA ITALIANA: SI’ MA PRECARIA

09 February 2019

di Gio Catena

Il decreto legge n. 113 del 2018, da non molto convertito in legge n. 132, trasfigura l’accezione della cittadinanza nazionale : i cittadini non sono più tutti uguali , qualcuno è titolare di una cittadinanza “precaria” perché revocabile. Il governo e il Parlamento hanno distinto tra i cittadini inossidabili, quelli italiani iure sanguinis, e i cittadini che hanno acquistato la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione. Solo chi è cittadino senza avere una goccia di sangue italico può vedersi revocare la cittadinanza.

In sintesi diventa revocabile peraltro una cittadinanza che contestualmente si rende ancor più difficile ottenere: dopo che nella precedente legislatura non si è riusciti a semplificare l’acquisto della cittadinanza introducendo forme molte blande di ius soli e ius culturae, ora si estende da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza, sia per naturalizzazione (10 anni di ininterrotta residenza legale) che per matrimonio (due anni superati i quali finora si formava il silenzio assenso per beneficio di legge).

Si introduce per chi nasce straniero la possibilità di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni reati di particolare gravità: si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, le cui fattispecie penali sono talmente ampie e generiche da suscitare preoccupazione e varie perplessità rispetto al principio costituzionale della determinatezza dei reati.

Tale norma rispecchia una visione statica della cittadinanza, intesa come appartenenza di sangue a un’identità immodificabile. Si perde così l’idea di cittadinanza come partecipazione e adesione volontaria a una comunità politica, come trasmette l’idea moderna di nazione e soprattutto la nostra Costituzione.

L’ art 22 della Costituzione Italiana, la cittadinanza si affianca al nome e alla capacità giuridica come istituti ritenuti essenziali per una piena dignità della persona, per tutelarne la personalità giuridica. Per questi motivi, il suddetto articolo vieta espressamente che una persona (cittadino o straniero) possa non essere più considerato un soggetto di diritto, privandolo dell’identità (il nome), della capacità giuridica (la titolarità di diritti e di doveri) e della cittadinanza (l’insieme dei diritti e dei doveri previsti dall’ordinamento italiano, a partire da diritto di soggiorno).

Un articolo che venne espressamente inserito a ribadire il divieto di discriminazione che nell’allora recente esperienza del regime fascista aveva privato della cittadinanza gli oppositori del regime fuggiti all’estero e gli ebrei.

È urgente, dunque, che la Corte Costituzionale intervenga - quanto prima - a dichiarare l’illegittimità costituzionale della disciplina della revoca per violazione dell’articolo 22 della Costituzione Italiana.

 

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