POSSO UTILIZZARE LA FOTO DI UN ATTORE, ANCHE SE DECEDUTO, PER PUBBLICIZZARE LA MIA ATTIVITA'?

21 February 2017

articolo tratto dal blog www.dandi.media di Claudia Roggero e Valentina Mayer (avvocati)

Posso utilizzare la fotografia di un attore famoso ormai morto per pubblicizzare una attività commerciale?

La pubblicazione di una foto rappresentante un personaggio famoso, anche se ormai deceduto, è vietata dalla legge se non c’è stata prima l’autorizzazione dell’interessato o dei suoi eredi. È quindi necessario che chi intenda utilizzare il ritratto di una persona famosa si procuri prima il relativo consenso. Il principio del consenso è previsto dalla legge e dalla giurisprudenza secondo la quale la riproduzione dell’immagine è un diritto riservato alla persona ritratta  e non viene meno né con la morte di quest’ultimo, né col fatto che l’utilizzo sia limitato a un ristretto ambito territoriale (si pensi ad un volantino diffuso nel quartiere per pubblicizzare l’apertura di un negozio). Chi utilizza la fotografia di un personaggio del cinema, della musica, del teatro – a prescindere dal fatto che lo faccia per scopo di lucro o meno – deve chiedere il consenso ed eventualmente ricompensare o pagare per l'uso dei diritti il diretto interessato, se ancora in vita, o i suoi eredi. Il principio da tenere presente è che l’immagine fotografica di un personaggio famoso non può essere pubblicata senza il consenso dell’interessato se non ricorre un concreto interesse dell’opinione pubblica alla pubblicazione. È, pertanto, illegittima la pubblicazione, senza il consenso dell’interessato, dell’immagine di un noto attore tratta da un film allo scopo di pubblicizzare una manifestazione politica (a nulla rilevando che l’attore abbia ceduto a terzi i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica). In assenza del consenso dell’interessato la riproduzione dell’immagine è lecita solamente se giustificata 1) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, 2) da necessità di giustizia o di polizia, 3) da scopi scientifici, didattici e culturali o 4) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico, salvo sempre la necessità di evitare pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta. Il motivo di esclusione non sussiste ove lo scopo di un filmato sia promozionale o riguardi la pubblicità. Inoltre, sempre in mancanza del consenso dell’interessato, l’utilizzazione dell’immagine di una persona famosa, effettuata a fini di lucro, costituisce lesione del diritto esclusivo sul proprio ritratto. Qualora venisse abusivamente riprodotta in un opuscolo pubblicitario la fotografia di una persona, nel difetto delle circostanze che ne rendano lecita la pubblicazione senza consenso, si lederebbe il diritto alla riservatezza e si causerebbe un danno morale, risarcibile in via equitativa. Se poi la pubblicazione avviene per scopi di lucro, ossia a scopo commerciale, è possibile richiedere anche il risarcimento del danno patrimoniale. Alla parte lesa spetta, in ogni caso e al di là del risarcimento, il diritto alla rimozione della pubblicazione e alla soppressione del materiale pubblicitario già stampato, nonché all’inibizione della stessa azione per il futuro. 

Articolo tratto dal blog www.dandi.media di Claudia Roggero e Valentina Mayer 

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News » IMMAGINE E DIRITTO di Claudia Roggero e Valentina Mayer - Sede: Nazionale | Tuesday 21 February 2017