NON SOLO PENSIONI: COME SOSTENERE IL REDDITO

25 September 2017

di Vittorio Esperia

In cosa consistono e in cosa differiscono dalle prestazioni previdenziali: tutto quello che è bene sapere sulle prestazioni di natura assistenziale

Il pagamento di pensioni e indennità di natura previdenziale è indubbiamente una delle principali, se non la principale, attività di Inps e Casse di Previdenza. A tali prestazioni vanno tuttavia affiancate le prestazioni assistenziali che, benché spesso erogate dagli stessi enti di riferimento, differiscono in maniera piuttosto netta dalle precedenti: a differenza delle prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e di fatto finanziate con i contributi di lavoratori in attività e aziende pubbliche e private, le prestazioni assistenziali sono provvidenze sociali e/o economiche fornite in particolari situazioni di difficoltà o, in ogni caso, per garantire sostegno ai lavoratori (e famiglie) che si trovino in peculiari condizioni. Come pensioni di anzianità o vecchiaia, sono comunque erogate solo in presenza di specifici requisiti. 

Si riportano di seguito alcune tra le principali prestazioni a sostegno del reddito fornite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Per gli iscritti alle Casse, si rimanda invece alla Cassa di riferimento. 

  • Assegni familiari: corrisposti direttamente dall’Inps, spettano alle famiglie di specifiche categorie di lavoratori (coltivatori diretti, piccoli coltivatori diretti, coloni, mezzadri e pensionati a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)  entro determinati limiti di reddito stabiliti dalla legge. 

 

  • Assegni al nucleo familiare: si tratta di un sostegno economico corrisposto alle famiglie di lavoratori dipendenti, dipendenti agricoli, domestici, iscritti alla gestione separata, titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), titolari di prestazioni previdenziali e lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto, con nuclei familiari composti da più persone e i cui redditi risultino inferiori a quelli annualmente stabiliti per legge. La misura della prestazione dipenderà quindi da tipologia e numerosità del nucleo familiare, nonché dal reddito complessivo dell’intero nucleo; previsti in ogni caso importi e fasce reddituali più favorevoli  per situazioni di particolare disagio (ad esempio, in presenza di componenti inabili). Si precisa inoltre che l’assegno viene pagato dal datore di lavoro (per conto dell’Inps) in occasione del pagamento della retribuzione nel caso dei dipendenti in attività; diversamente, è erogato direttamente dall’INPS. La medesima distinzione vale per la modalità di inoltro della domanda. 

 

  • Assegni per il nucleo familiare dei comuni: pagato dall’Inps, è un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni ai nuclei familiari costituiti da almeno un genitore e tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. 

 

  • Cassa integrazione guadagni ordinaria industria e edilizia: è la prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare (o sostituire) la retribuzione dei lavoratori di settore che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche, a seguito della sospensione o  della riduzione della propria attività lavorativa.

 

  • Cassa integrazione guadagni straordinaria:  si tratta del trattamento di integrazione salariale straordinario erogato dall'Inps al fine di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori di  aziende che siano fronteggiando situazioni di crisi o processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversioni. 

 

  • Indennità di disoccupazione ASpI: prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali, viene erogata su domanda a favore dei lavoratori che abbiano involontariamente perduto la propria occupazione a partire dall’1 gennaio 2013 (fino all’aprile 2015). Possono farne richiesta anche apprendisti, soci lavoratori di cooperative e personale artistico con rapporto subordinato, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con contratti a tempo determinato. L'accesso a questo ammortizzatore è concesso inoltre solo se il lavoratore abbia raggiunto un livello minimo di contribuzione e, in particolare, due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione; lavoratori che abbiano raggiunto requisiti inferiori possono eventualmente inoltrare domanda per la cosiddetta mini ASPI.  Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall’1 maggio 2015, è sostituita dalla cosiddetta NASpI

 

  • Indennità di disoccupazione NASpI: istituita dall’1 maggio 2015 per gli eventi di disoccupazione che si verificano da quella data, è la prestazione economica, sempre erogata su domanda, che sostituisce l’ASpI nel sostegno dei lavoratori dipendenti che abbiano involontariamente perso la propria occupazione. Una delle principali variazioni riguarda in particolare i requisiti di accesso all’indennità: oltre allo stato di disoccupazione involontario, sono richieste almeno 13 settimane di contribuzione maturate nel quadriennio antecedenti il periodo di di disoccupazione. 

 

  • Mobilità: si tratta di un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori dipendenti, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e al contempo ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. La possibilità di ricorso alla mobilità decade dall’1 gennaio 2017: i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e, di conseguenza, godere della prestazione economica corrispondente. Continueranno invece a percepire la prestazione coloro che ne erano già beneficiari prima del gennaio 2017. 

 

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